Biocarburanti per il consumo proprio a scopo privato

In generale

Chi fabbrica biocarburante in uno stabilimento di fabbricazione ai sensi dell’articolo 68 dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOm; SR 641.611) deve domandare all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC un’apposita autorizzazione (art. 72 OIOm).

Il biocarburante prodotto in uno stabilimento di fabbricazione soggiace all’imposta sugli oli minerali.
Esso può beneficiare di un’agevolazione fiscale solo se le esigenze ecologiche e sociali di cui all’articolo 12b del legge federale sull'imposizione degli oli minerali (LIOm sono soddisfatte).

Di seguito vengono fornite informazioni generali sugli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti destinati al consumo proprio a scopo privato.

Autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione / agevolazione fiscale

Gli stabilimenti di fabbricazione che producono biocarburanti per il consumo proprio a scopo privato necessitano di un'autorizzazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC. Per «consumo proprio a scopo privato» si intende che i biocarburanti prodotti possono essere impiegati solo privatamente (senza interesse commerciale) e che non è consentito venderli a terzi.

I biocarburanti prodotti soggiacciono all'imposta sugli oli minerali. Tuttavia, è possibile richiedere un'agevolazione fiscale all'UDSC.

Per motivi di semplicità, per i biocarburanti destinati al consumo proprio a scopo privato è prevista una procedura di autorizzazione combinata che comprende la procedura di autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione e, se richiesta, la procedura per la concessione di un'agevolazione fiscale. Per la domanda va utilizzato il modulo 45.92.

Affinché venga concessa l'agevolazione fiscale, è necessario che le esigenze ecologiche e sociali siano adempiute. Le esigenze ecologiche sono considerate adempiute se tutte le materie prime impiegate figurano sulla lista positiva della DGD e le relative condizioni sono soddisfatte.

Se non tutte le materie prime impiegate soddisfano le condizioni della lista positiva della DGD, va presentato all'UDSC anche il modulo 45.85:

Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni (diversi da quelli figuranti sulla lista positiva della DGD):

Altri carburanti:

Dichiarazione fiscale

Stabilimenti di fabbricazione con e senza agevolazione fiscale

Gli stabilimenti di fabbricazione con e senza agevolazione fiscale devono presentare, una volta all'anno e mediante il modulo 45.26, una dichiarazione fiscale relativa all'intero anno. La dichiarazione va trasmessa all'UDSC entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Modulo 45.26 (PDF, 76 kB, 21.12.2021)Stabilimenti di fabbricazione nella procedura abbreviata: dichiarazione fiscale annuale di carburanti biogeni prodotti per uso proprio

Cambiamenti relativi agli stabilimenti di fabbricazione; Obbligo

https://bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/inland-abgaben/mineraloelsteuer/biogene-treibstoffe/biogene-treibstoffe-fuer-den-privaten-eigenverbrauch.html