Privilegi doganali per diplomatici

Secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01) e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02) possono essere importati in esenzione da dazio e IVA:

  • gli oggetti destinati all'impiego ufficiale presso ambasciate, consolati, organizzazioni internazionali e missioni nonché
  • gli oggetti destinati all'uso personale dei membri di rappresentanze e organizzazioni aventi lo statuto di diplomatico.

In base al proprio statuto, il personale diplomatico fruisce dell'esenzione da tributi sia nell'importazione di veicoli sia nel rifornimento di carburante. Tali agevolazioni, fissate nell'ordinanza concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a dei posti consolari in Svizzera (RS 631.144.0) e nell'ordinanza concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri (RS 631.145.0), sono accordate a condizione che lo Stato ospite usi reciprocità.

Procedura

Se lo spedizioniere riceve un invio per persone fruenti di privilegi doganali, dal confine allestisce una procedura di transito nazionale, quindi inoltra l'invio all'UD di Berna o di Genève-Routes, suddivisione di Port Franc. La conclusione della suddetta procedura e le formalità per l'importazione in franchigia di tributi avvengono presso uno dei due uffici summenzionati. 

Dal 1°luglio 2013 è possibile imporre tali invii anche presso altri uffici doganali aperti al traffico delle merci commerciabili, a condizione che l'imposizione in franchigia di tributi sia autorizzata mediante il modulo 14.60 da un ufficio doganale competente secondo l'allegato. L'autorizzazione deve essere richiesta in anticipo dal destinatario. In seguito l'invio può essere imposto all'importazione, su presentazione del modulo 14.60 autorizzato, presso tutti gli uffici doganali aperti al traffico delle merci commerciabili.

I diplomatici dispongono inoltre di un negozio in zona franca di tasse («duty free»), destinato a coprire le loro prime necessità.

È escluso il rimborso di tributi doganali su beni importati normalmente e venduti a diplomatici dopo l'importazione. Per contro, i diplomatici o le organizzazioni di utilità pubblica possono ottenere l'esenzione dall'obbligo dell'IVA nell'acquisto di beni e servizi. Per maggiori informazioni al riguardo contattare la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/einfuhr-in-die-schweiz/befreiungen-verguenstigungen-und-zollpraeferenzen_einfuhr/zollfreier-warenverkehr--zollbefreiungen-/zollvorrechte-fuer-diplomaten.html