Piccola produzione

È considerata una piccola produzione quella che non supera i 200 litri di alcol puro all’anno. I piccoli produttori devono far fabbricare le loro bevande spiritose presso una distilleria per conto di terzi. 

Onere fiscale (art. 24 OAlc)

I piccoli produttori beneficiano di un’agevolazione fiscale del 30 per cento accordata sui primi 30 litri di alcol puro prodotti all’anno. L’agevolazione si applica a materie indigene che provengono dai poderi del produttore o che sono state raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel Paese.

Ulteriori informazioni sull’obbligo fiscale dei piccoli produttori sono contenute nell’ordinanza sull’alcol (cap. 3 ez 1). In questa pagina sono elencati i promemoria e i moduli per i piccoli produttori.

Elenco delle distillerie per conto di terzi con concessione in Svizzera

Una panoramica delle distillerie per conto di terzi con concessione esistenti in Svizzera è disponibile qui.

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