Cavalli

Animali della specie equina


Importazione definitiva

Per l'importazione definitiva in Svizzera di cavalli provenienti da Paesi dell'UE e dalla Norvegia sono necessari i seguenti documenti:

  • fattura commerciale o contratto di vendita;
  • passaporto per equidi;

Vogliate ugualmente osservare le condizioni veterinarie d'importazione emanate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV.

I tributi all'importazione sono costituiti dal dazio doganale e dall'imposta sul valore aggiunto (2,6%). Il dazio, per cavallo, ammonta a:

Riproduttori di razza pura e altri (voci di tariffa 0101.2110 e 0101.2991)  
con quota di contingente doganale (aliquota di dazio del contingente [ADC]) 120.00 CHF
con quota di contingente doganale (ADC) e nei limiti del contingente doganale preferenziale n. 119 (solo voce di tariffa 0101.2991, con prova dell'origine) 0.00 CHF
Riproduttori di razza pura (voce di tariffa 0101.2190)  
senza quota di contingente doganale (aliquota di dazio fuori del contingente [ADFC]) 3834.00 CHF
Altri (voci di tariffa 0101.2995, 0101.2996, 0101.2997)  
senza quota di contingente doganale (ADFC)  
con un'altezza al garrese superiore a 1,48 m 3834.00 CHF
con un'altezza al garrese compresa tra 1,35 e 1,48 m 2250.00 CHF
con un'altezza al garrese non superiore a 1,35 m 900.00 CHF

Le quote di contingente doganale (3822 capi) sono attribuite in base all'ordine di accettazione delle dichiarazioni d'importazione (noto come "procedura progressiva al confine").  

Dal 1° gennaio 2016 la liberazione dei contingenti doganali avverrà in due parti:
1ª parte:    1° gennaio - 31 dicembre       3000 animali
2ª parte:    1° ottobre - 31 dicembre         822 animali


L'attuale situazione dei contingenti è consultabile qui

Se la prima parte si esaurisce prima del 1° ottobre, l'imposizione definitiva all'importazione di cavalli all'aliquota doganale di contingente è possibile solo dopo il 1° ottobre. Se entrambe le parti si esauriscono prima del 31 dicembre, l'imposizione definitiva all'importazione di cavalli all'aliquota doganale di contingente è possibile solo dopo il 1° gennaio dell'anno seguente.

 Se si dispone delle necessarie informazioni, è possibile:

  • dichiarare elettronicamente il cavallo mediante l'apposita applicazione oppure
  • contattare a tale scopo un'agenzia di sdoganamento o una casa di spedizione.

Importazione temporanea

Esportazione definitiva

Per i cavalli destinati a restare definitivamente all'estero bisogna chiedere all'UDSC una dichiarazione doganale per l'esportazione. In Svizzera non sono previste ulteriori formalità a questo proposito, né vengono riscossi tributi.

Prima di procedere all'esportazione dell'animale è consigliabile informasi sulle disposizioni doganali del Paese di destinazione e di un eventuale Paese di transito. Tali informazioni sono ottenibili presso le Amministrazioni doganali interessate.

Se si dispone delle necessarie informazioni, è possibile:

  • dichiarare elettronicamente il cavallo mediante l'apposita applicazione oppure
  • contattare a tale scopo un'agenzia di sdoganamento o una casa di spedizione.

Esportazione temporanea

Le informazioni relative all’esportazione temporanea, alla DDAT e al libretto ATA sono disponibili al link Esportazione temporanea di cavalli.

I costi generati all’estero per la formazione, l’addestramento, il dressage, l’accoppiamento, il trattamento veterinario eccetera soggiacciono all’IVA e devono essere dichiarati in occasione della reimportazione in Svizzera. Ulteriori informazioni sono disponibili al link Imposta sul valore aggiunto.

 

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