Le imprese di trasformazione di prodotti agricoli devono pagare posticipatamente il dazio sulla differenza rispetto alla resa minima, se la resa minima prescritta (quantità impiegata per l'alimentazione umana) non è raggiunta.
Procedura
La DGD decide in merito al pagamento posticipato in base alle notifiche delle imprese di trasformazione o dei controlli da essa predisposti presso queste imprese.
Informazioni dettagliate relative alle disposizioni d'esecuzione sono reperibili nell'articolo 27 OADo (RS 631.012) nonché nel R-17 Agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (PDF, 512 kB, 28.11.2017).