Beni utilizzabili a fini civili e militari (duplice impiego)

All'atto dell'importazione, dell'esportazione o del transito nel traffico commerciale, i prodotti considerati beni utilizzabili a fini civili e militari (cosiddetti beni a duplice impiego) devono essere dichiarati e presentati presso un ufficio doganale. All'esportazione questi beni necessitano di solito di un'autorizzazione ai sensi della legge sul controllo dei beni a duplice impiego o sul materiale bellico (vedi link).

Autorizzazione

L'assoggettamento all'obbligo di autorizzazione è desumibile dalla tariffa doganale Tares (à "Mostra dettagli") nella rispettiva voce di tariffa con l'annotazione "SECO-ESIG" o "SECO-ESRG". Poiché i beni utilizzabili a fini civili e militari nonché i beni militari speciali sono disciplinati in due basi legali differenti, la decisione sull'obbligo di autorizzazione o su eventuali eccezioni spetta ai seguenti uffici:

Uffici emittenti

(vedi link) 

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Controllo delle esportazioni di beni industriali (ESIG)
3003 Berna

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Controllo delle esportazioni di armamenti (ESRG)
3003 Berna 

Definizione

Sul sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO (vedi link) sono disponibili elenchi dei beni, volantini nonché vari moduli. In questo modo è possibile stabilire se si tratta di beni utilizzabili a fini civili e militari (secondo la legge sul controllo dei beni a duplice impiego) o di beni militari speciali (ai sensi della legge sul materiale bellico).

Oggetto e scopo della legge sul controllo dei beni a duplice impiego

La legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202) disciplina in particolare l'esportazione di beni a duplice impiego (p. es. macchine utensili, determinati prodotti chimici ecc.) e beni militari speciali (p. es. velivoli d'esercitazione militari, simulatori militari ecc.). Mediante il controllo di tali beni si intende in particolare impedire:

 

a)  lo sviluppo, la fabbricazione o l'utilizzo di armi nucleari, biologiche o chimiche (armi ABC);
b) 

lo sviluppo, la fabbricazione o l'utilizzo di sistemi vettori che potrebbero servire all'impiego di armi ABC; oppure

c) che tali beni contribuiscano all'equipaggiamento convenzionale di uno Stato il cui comportamento costituisce una minaccia per la stabilità regionale o internazionale.
https://www.bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/informationen-firmen/verbote-beschraenkungen-und-auflagen/sicherheit/zivil-und-militaerisch-verwendbare-gueter_dual-use.html