Disposizioni d’importazione per fuochi d’artificio

Berna, 24.07.2018 - Nei giorni che precedono il 1° agosto, il Corpo delle guardie di confine constata regolarmente un forte aumento delle importazioni di fuochi d’artificio. A tale proposito è importante osservare le disposizioni d’importazione vigenti. Le infrazioni alla legge federale sugli esplosivi vengono denunciate.

Chi intende importare fuochi d’artificio deve, di regola, essere in possesso di una relativa autorizzazione rilasciata dall’Ufficio federale di polizia (fedpol). Nel traffico turistico possono tuttavia essere importati senza autorizzazione pezzi pirotecnici da spettacolo fino a un peso complessivo di 2,5 chilogrammi lordi a persona, a condizione che i fuochi d’artificio siano ammessi in Svizzera.

Fuochi d’artificio non ammessi

I fuochi d’artificio che esplodono a terra generalmente non sono ammessi all’importazione. Nello specifico, quindi, tutti i petardi che non vengono lanciati in verticale da una carica prima della loro esplosione. È inoltre vietata l’importazione di «lady cracker» che superano i 22 millimetri di lunghezza (7/8 pollici) e/o i 3 millimetri (1/8 pollici) di diametro nonché i petardi il cui peso di carica supera i 2,5 milligrammi.

Sequestro e denuncia possibili

Se al momento dell’importazione vengono constatati fuochi d’artificio vietati o se manca la relativa autorizzazione, gli oggetti vengono sequestrati. Le infrazioni alla legge federale sugli esplosivi vengono denunciate al ministero pubblico competente.


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Servizio stampa dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
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